Art. 4

LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358

In vigore dal 14 set 1999
Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici: a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b); b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo