Art. 4
LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358
In vigore dal 14 set 1999
Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro
1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.
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