Art. 1
LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358
In vigore dal 25 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-29;358#art-1