ConvenzioneTitolo VII

Art. 33

In vigore dal 1 nov 1991
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-33

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