ConvenzioneTitolo VII

Art. 30

In vigore dal 1 nov 1991
1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. 2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue spagnola e portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982.
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