Convenzione›Titolo VII
Art. 34
In vigore dal 1 nov 1991
La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-34