Convenzione›Titolo VII
Art. 33
33 / 34In vigore dal 1 nov 1991
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-33