Art. 30
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 24 ott 1991
(Ammissione alle agevolazioni statali)
1. Le cooperative, in consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;317#art-30