Art. 30 · LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Art. 30

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

In vigore dal 24 ott 1991
(Ammissione alle agevolazioni statali) 1. Le cooperative, in consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.
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