Art. 32
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 24 ott 1991
(Concessione di contributi)
1. I contributi di cui all' sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonchè i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo .
2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
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