Art. 28
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 24 ott 1991
(Revoca delle agevolazioni)
1. La revoca delle agevolazioni di cui agli è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.
2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all', comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all', comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli .
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