Art. 20
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 27 ago 1993
(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi)
1. A valere sul fondo di cui all', comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all' per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell', comma 4.
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