Art. 18

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

In vigore dal 24 ott 1991
(Composizione dei consorzi e delle società consortili) 1. I consorzi e le societè consortili di cui all' debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. 2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
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