Art. 19

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

In vigore dal 24 ott 1991
(Oggetto dell'attività) 1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all', da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare: a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'; b) l'acquisto di materie prime e semilavorati; c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonchè l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestaszione delle relative garanzie; m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune; o) l'assistenza e la consulenza finanziaria; p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.
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