Art. 13
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 1 gen 2000
Revoca delle agevolazioni
1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488
.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all', comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all', comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all', comma 1, per l'attuazione degl interventi di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;317#art-13