Art. 17
LEGGE 23 luglio 1991, n. 223
In vigore dal 11 ago 1991
(Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli , comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell' della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all', comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Nota all':
- Per il testo dell' della legge 20 maggio 1990, n. 300/1970 v. note all'.
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