Art. 5

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

In vigore dal 22 ott 2021
(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese) 1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all', comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro; a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare l'impresa è tenuta al rispetto dell' ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresi licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. (4) 3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all', primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all', comma 12 nonchè di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto . In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo . Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. (38) (49) (51) 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. (37) (40) (41) (42) (43) (44) (47) (45)
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