Art. 23

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

In vigore dal 11 ago 1991
(Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.) 1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all', comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi. 2. Per ciascun lavoratore di cui all', comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova. 3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all', comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilità in applicazione dell', comma 7. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importo sono utilizzati dalla GEPI S.p.A. e dalla INSAR S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupzione, nonchè il rempiego o la modalità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
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