Art. 25
LEGGE 23 luglio 1991, n. 223
In vigore dal 1 gen 2017
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9.
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92
.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità deter- minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Storico versioni
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