Art. 25

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

In vigore dal 1 gen 2017
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92 . 10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione. 11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità deter- minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1. 12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che le Commissioni regionali per l'impiego devono emanare disposizioni per agevolare l'avviamento al lavoro delle donne, tenendo conto delle liste di mobilità e del tasso di disoccupazione locale. Prevede inoltre che una quota annuale del Fondo di rotazione sia destinata e ripartita tra le Regioni per finanziare percorsi formativi riservati a specifiche categorie di lavoratori. Infine, disciplina gli effetti del rifiuto ingiustificato di tali corsi di formazione da parte degli iscritti nelle liste di mobilità.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire l'inserimento lavorativo e la riqualificazione del personale attraverso misure specifiche per le lavoratrici, il finanziamento di azioni formative e l'incentivo alla partecipazione alle offerte formative.

A chi si applica

Si applica alle lavoratrici, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, alle Commissioni regionali e circoscrizionali per l'impiego e ai Ministeri competenti.

Esempio pratico

Un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità riceve una proposta formativa dalla sezione circoscrizionale ma decide di rifiutarla senza giustificazione. In base alla norma, tale rifiuto comporta la perdita dell'iscrizione nelle liste di mobilità per un periodo di dodici mesi.

Adempimenti e conseguenze

I lavoratori che rifiutano una proposta formativa offerta dalle sezioni circoscrizionali subiscono la sanzione della perdita dell'iscrizione nelle liste di mobilità per un periodo di dodici mesi.

Cosa è cambiato

I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 sono stati abrogati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; il comma 9 è stato abrogato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

Domande frequenti

Come vengono agevolati gli avviamenti al lavoro per le donne?Le Commissioni regionali per l'impiego emanano apposite disposizioni alle Commissioni circoscrizionali tenendo conto delle iscrizioni nelle liste di mobilità e degli indici di disoccupazione del territorio.
Come vengono finanziate le azioni formative per i lavoratori?Vengono finanziate mediante una quota del Fondo di rotazione determinata annualmente con decreto ministeriale e ripartita tra le Regioni in proporzione ai lavoratori interessati.
Cosa succede se un lavoratore rifiuta un'offerta formativa?Il lavoratore che rifiuta la proposta formativa offerta dalle sezioni circoscrizionali perde l'iscrizione nelle liste di mobilità per dodici mesi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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