Art. 31
LEGGE 23 luglio 1991, n. 223
In vigore dal 11 ago 1991
(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)
1. Le disposizioni di cui all' trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1991
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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