Art. 16

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

In vigore dal 1 gen 2017
(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale) 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92 . 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92 . 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92 . 4. Sono abrogati l' e il secondo e terzo comma dell' della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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