Art. 8
LEGGE 10 luglio 1991, n. 210
In vigore dal 1 ago 1991
1. I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Nota all':
- Il paragrafo 2 dell'art. 37 della convenzione prevede che: "L'accettazione della raccomandazione deve essere comunicata dalle parti ai conciliatori ad un indirizzo da loro indicato non oltre trenta giorni dalla ricezione della notifica della raccomandazione; in caso diverso si dovrà ritenere che la raccomandazione non sia stata accetta".
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