Art. 4
LEGGE 10 luglio 1991, n. 210
In vigore dal 1 ago 1991
1. Il Ministro della marina mercantile è l'autorità nazionale competente si sensi della convenzione e del regolamento CEE.
2. Il Ministro della marina mercantile, su richiesta della compagnia di navigazione marittima interessata, dichiara con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, se sussistono i requisiti di nazionalità di cui all'. La compagnia richiedente deve fornire la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di nazionalità. Il Ministero della marina mercantile può avvalersi della collaborazione di altri Ministeri e di enti pubblici.
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