Art. 2

LEGGE 10 luglio 1991, n. 210

In vigore dal 1 ago 1991
1. La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale convenzione, in conformità del regolamento CEE: a) alle conferenze marittime i cui membri trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della convenzione; b) alle compagnie di navigazione che operano o chiedono di operare nell'ambito delle conferenze marittime di cui alla lettera a); c) ai caricatori e alle organizzazioni dei caricatori che hanno rispettivamente il loro domicilio o la sede nel territorio dello Stato.
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LEGGE 10 luglio 1991, n. 210 (Art. 2 Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo