Art. 7
LEGGE 10 luglio 1991, n. 210
In vigore dal 1 ago 1991
1. Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi forza obbligatoria tra le parti ai sensi della convenzione, si applica l'articolo 800 del codice di procedura civile.
2. Le condizioni per la dichiarazione di efficacia sono quelle di cui all'articolo 39 della convenzione.
Note all':
- Si trascrive il testo dell'art. 800 del codice di procedura civile, nonchè degli articoli precedenti (dall'art. 796 all'art. 799) e dell'art. 806, ivi richiamati:
"Art. 796 (Giudice competente). - Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario.
Art. 797 (Condizioni per la dichiarazione di efficacia).
- La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.
Art. 798 (Riesame del merito). - Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.
Art. 799 (Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente). - La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'art. 797.
Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi pro- cede la corte d'appello competente a norma dell'art. 796, l'efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.
Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d'appello competente.
Art. 800 (Sentenze arbitrali straniere). - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purchè non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'art. 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria".
"Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 della convenzione:
"Art. 39. - 1. Ciascuna delle parti contraenti dovrà riconoscere una raccomandazione come vincolante fra le parti che l'hanno accettata e, tranne che nei casi previsti dai paragrafo 2) e 3) del presente articolo, dovrà fare eseguire, su richiesta di una delle parti, tutte le obbligazioni stabilite nella raccomandazione come se si trattasse di sentenza definitiva di un tribunale di quella Parte contraente.
2. Il tribunale o altra autorità competente del Paese in cui, a richiesta di una delle parti considerate nel paragrafo 1) del presente articolo, sono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di una raccomandazione può negarli solo se abbia accertato che:
a) una delle Parti che ha accettato la raccomandazione era, secondo la legge ad essa applicabile, legalmente incapace al momento dell'accettazione;
b) la raccomandazione sia stata ottenuta con frode o coercizione;
c) la raccomandazione sia contraria all'ordine pubblico del Paese in cui viene chiesta l'esecuzione;
d) la composizione del collegio dei conciliatori, o la procedura della conciliazione, non sono in accordo con le norme del presente codice.
3. Una qualsiasi parte della raccomandazione non sarà resa esecutiva e riconosciuta valida se il tribunale o ogni altra autorità competente accerti che tale parte ricada in uno dei casi di cui ai commi del precedente paragrafo 2) e possa essere separata dal resto della raccomandazione. Se tale parte non può essere separata, tutta intera la raccomandazione non sarà nè resa esecutiva nè riconosciuta valida".
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