Convenzione

Art. 8

In vigore dal 12 giu 1991
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identita sia ristabilita il più rapidamente possibile.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo