Convenzione
Art. 5
In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità l'orientamento ed i consigli adeguati allaesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-5