Convenzione

Art. 6

In vigore dal 12 giu 1991
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo