Convenzione
Art. 6
In vigore dal 12 giu 1991
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-6