Convenzione

Art. 12

In vigore dal 12 giu 1991
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di maturita. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-12

In sintesi

La disposizione stabilisce che gli Stati devono assicurare al minore capace di discernimento il diritto di manifestare liberamente la propria opinione su qualsiasi tema di suo interesse. Le sue idee devono essere debitamente valutate tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Inoltre, al minore deve essere offerta la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo coinvolge. Tale ascolto può avvenire direttamente oppure per mezzo di un rappresentante o di un organo appropriato, nel rispetto delle regole procedurali nazionali.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire che i minori con capacità di discernimento possano esprimere la propria voce e che le loro opinioni siano considerate in tutte le questioni e i procedimenti che li riguardano.

A chi si applica

Si applica agli Stati parti, chiamati a garantire il diritto, e ai fanciulli capaci di discernimento coinvolti in questioni o procedure che li riguardano.

Esempio pratico

Durante una procedura giudiziaria o amministrativa che riguarda la vita di un minore maturo, l'autorità competente gli permette di esprimere la propria opinione sulla situazione. Il parere del ragazzo viene ascoltato direttamente o tramite un rappresentante e viene valutato tenendo conto della sua età e del suo livello di maturità.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati parti hanno l'obbligo di garantire il diritto del fanciullo di esprimere liberamente la sua opinione e di dargli la possibilità di essere ascoltato nelle procedure giudiziarie o amministrative; il testo non prevede sanzioni.

Domande frequenti

In quali procedimenti il fanciullo ha diritto di essere ascoltato?Il fanciullo ha la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.
Come deve avvenire l'ascolto del fanciullo?L'ascolto può avvenire direttamente oppure tramite un rappresentante o un organo appropriato, in modo compatibile con le norme di procedura della legislazione nazionale.
Quali elementi determinano il peso dato all'opinione del fanciullo?Le opinioni del fanciullo capace di discernimento devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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