Art. 12
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-12
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La disposizione stabilisce che gli Stati devono assicurare al minore capace di discernimento il diritto di manifestare liberamente la propria opinione su qualsiasi tema di suo interesse. Le sue idee devono essere debitamente valutate tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Inoltre, al minore deve essere offerta la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo coinvolge. Tale ascolto può avvenire direttamente oppure per mezzo di un rappresentante o di un organo appropriato, nel rispetto delle regole procedurali nazionali.
La norma intende garantire che i minori con capacità di discernimento possano esprimere la propria voce e che le loro opinioni siano considerate in tutte le questioni e i procedimenti che li riguardano.
Si applica agli Stati parti, chiamati a garantire il diritto, e ai fanciulli capaci di discernimento coinvolti in questioni o procedure che li riguardano.
Durante una procedura giudiziaria o amministrativa che riguarda la vita di un minore maturo, l'autorità competente gli permette di esprimere la propria opinione sulla situazione. Il parere del ragazzo viene ascoltato direttamente o tramite un rappresentante e viene valutato tenendo conto della sua età e del suo livello di maturità.
Gli Stati parti hanno l'obbligo di garantire il diritto del fanciullo di esprimere liberamente la sua opinione e di dargli la possibilità di essere ascoltato nelle procedure giudiziarie o amministrative; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.