Art. 16
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-16
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La norma stabilisce che nessun minore può subire interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, nella famiglia, nella propria casa o nella corrispondenza. Allo stesso modo, è vietato arrecare offese o affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Per garantire questa protezione, il testo riconosce espressamente al fanciullo il diritto di essere protetto dalla legge contro qualsiasi tipo di interferenza o offesa di questa natura.
La norma mira a tutelare la privacy, la dignità e la vita personale del minore da qualsiasi intromissione o attacco ingiustificato. Garantisce inoltre al fanciullo il diritto di ricevere tutela legale contro tali violazioni.
Si applica a ogni fanciullo, a tutela della sua sfera personale, e vincola chiunque a non compiere interferenze o affronti illegali nei suoi confronti.
Un soggetto decide di diffondere pubblicamente e senza alcun permesso lettere o messaggi privati appartenenti a un minore, danneggiando la sua immagine. In questo caso, il fanciullo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro questa interferenza illegale nella sua corrispondenza e contro l'affronto alla sua reputazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.