Convenzione

Art. 16

In vigore dal 12 giu 1991
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-16

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