Art. 7

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

In vigore dal 15 gen 2000
(Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). 1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli , chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all' ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, nè superiore a cinque anni.
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