Art. 5

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

In vigore dal 15 gen 2000
(Sanzioni amministrative accessorie). 1. La violazione dell' comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell', quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni. 2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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