Art. 9

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

In vigore dal 15 gen 2000
(Revoca delle autorizzazioni). 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. 2. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall' senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3. 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386 (Art. 9 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.) — Testo vigente | Portale Normativo