Art. 2

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

In vigore dal 15 gen 2000
(Emissione di assegno senza provvista). 1. Fuori dei casi previsti dall', chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386 (Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.) — Testo vigente | Portale Normativo