Art. 9
LEGGE 19 novembre 1990, n. 341
In vigore dal 18 mag 1997
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127
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2.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127
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3.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127
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4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi
universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda
una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall', comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Storico versioni
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