Art. 15
LEGGE 19 novembre 1990, n. 341
In vigore dal 8 dic 1990
Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'.
2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.
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