Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonchè dei corsi e delle attività formative di cui all', comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo".
Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonchè la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall', comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonchè a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.
Storico versioni
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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341#art-11
In sintesi
Ciascun ateneo disciplina l'ordinamento dei propri studi mediante il regolamento didattico di ateneo, deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed emanato dal rettore previa approvazione ministeriale. I consigli delle strutture didattiche stabiliscono a loro volta, con propri regolamenti, i dettagli operativi dei corsi: piani di studio, insegnamenti obbligatori, prove di valutazione, frequenza, tirocini e crediti didattici. Vengono inoltre regolate forme di insegnamento a distanza, tutorato e tutele per gli studenti lavoratori. Infine, la legge contempla la possibilità di sostegni finanziari per iniziative e programmi di ricerca sull'istruzione a distanza, anche in forma consortile con soggetti pubblici e privati.
Perché esiste questa norma
La norma definisce e disciplina l'autonomia didattica degli atenei, stabilendo le modalità di adozione dei regolamenti universitari e l'organizzazione dei corsi di studio.
A chi si applica
Si applica alle università (senato accademico, rettore, strutture didattiche e relativi consigli), al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché agli studenti (inclusi gli studenti lavoratori).
Esempio pratico
Il senato accademico di un'università delibera il nuovo regolamento didattico di ateneo e lo invia al Ministero; trascorsi 180 giorni senza rilievi, l'atto si intende approvato per silenzio assenso e il rettore lo emana con proprio decreto. Successivamente, il consiglio di una specifica struttura didattica adotta il proprio regolamento per definire i moduli didattici, le modalità di esame e il riconoscimento dei crediti didattici per gli studenti.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per il senato accademico di deliberare il regolamento didattico e trasmetterlo al Ministero; obbligo per il Ministro di pronunciarsi entro 180 giorni (con regola del silenzio assenso); obbligo di emanazione con decreto rettorale; obbligo per le strutture didattiche di adottare appositi regolamenti conformi a quello di ateneo.
Domande frequenti
Come viene approvato il regolamento didattico di ateneo?Viene deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche e inviato al Ministro, che lo approva sentito il CUN entro 180 giorni. Se il Ministro non si pronuncia entro tale termine, il regolamento si intende approvato e viene poi emanato dal rettore.
Cosa disciplinano i consigli delle strutture didattiche nei propri regolamenti?Determinano l'articolazione dei corsi, i piani di studio con insegnamenti obbligatori e propedeuticità, le prove di valutazione, le forme di tutorato, i tirocini, le modalità di frequenza e il sistema di crediti didattici.
Quali previsioni riguardano specificamente gli studenti lavoratori?I regolamenti delle strutture didattiche devono tenere conto della condizione dello studente lavoratore nel fissare le modalità degli obblighi di frequenza e nel definire i limiti all'iscrizione ai fuori corso, facendo salva la sua specifica posizione.