Art. 6

LEGGE 19 novembre 1990, n. 341

In vigore dal 8 dic 1990
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi 1. Gli statuti delle università debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo; c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi adulti, nonchè quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo. 4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'. Nota all': - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda nelle note all'.
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