Art. 7

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339

In vigore dal 8 dic 1990
Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonchè in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al Consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa. 2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell' e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Note all': - Per il titolo della legge n. 112/1963 si veda la precedente nota all'. - Per il titolo del D.P.R. n. 1403/1965 si veda nelle note all'. - Per il titolo della legge n. 616/1966 si veda la precedente nota all'. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle legge e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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