Art. 4
LEGGE 12 novembre 1990, n. 339
In vigore dal 26 ago 2005
Attribuzioni del consiglio regionale
1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonchè la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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Storico versioni
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