Art. 3

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339

In vigore dal 8 dic 1990
Cariche del consiglio regionale e sue riunioni Decadenza dei suoi membri e scioglimento 1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403. 2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale. 3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica. 5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti. 6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine. Note all': - Il testo degli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, approvato con D.P.R. n. 1403/1965, è il seguente: "Art. 9 (Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale). Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti. Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine). - Il Consiglio nazionale dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente: "Art. 11 (Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine). - Se non è in grado di funzionare, se - chiamato all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi. Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti all'albo".
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