Art. 2

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339

In vigore dal 26 ago 2005
Consiglio regionale 1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, . . . . 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 . 3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario. 4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.
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LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (Art. 2 Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.) — Testo vigente | Portale Normativo