Art. 9

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

In vigore dal 7 ott 1995
Indennità militare 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 è corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde: a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000. 2. A decorrere dal 1 luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000; b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000; c) capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.
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