Art. 7
LEGGE 8 agosto 1990, n. 231
In vigore dal 26 ago 1990
Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. L'indennità spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanità n. 144 del 4 agosto 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nello stesso comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila.
L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
Note all':
- La circolare del Ministro della sanità n. 144 del 1971 concerne l'osservanza degli articoli 61 e seguenti del D.P.R. n. 185/1964 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti a rischio derivante da radiazioni ionizzanti.
- Il D.P.R. n. 146/1975, approva il regolamento di attuazione dell' della legge n. 734/1973, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato.
Storico versioni
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