Art. 4

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

In vigore dal 18 ago 1999
Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all', comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, nè con gli importi ed i benefici previsti dall' e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. (1) (3)
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