Art. 13

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROGNONI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo