Art. 33

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 19 dic 1992
(Norme per i soggetti autorizzati) 1. Le norme di cui agli ; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell', anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all', ai commi 6 e 8 a 15 dell'; al comma 3 dell' nonchè le connesse disposizioni sanzioni di cui agli riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'. 2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'); 9 ai commi 7 e 15 dell'; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'; all', hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'. Fino al 31 dicembre 1992 , la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell' è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali. 3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all', comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione èrevocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime. 4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell', sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione forzata ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.
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