Art. 20

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 8 set 2005
(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari) 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. (5) 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. 3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 . 5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.
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