Art. 18

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 8 set 2005
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 . 4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.
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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223 (Art. 18 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.) — Testo vigente | Portale Normativo