Art. 35

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 24 ago 1990
(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia) 1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme alla presente legge.
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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223 (Art. 35 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.) — Testo vigente | Portale Normativo