Art. 40

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 24 ago 1990
(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora) 1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell' della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Nota all' comma 1: - Per il testo del comma 1 dell' della legge n. 67/1987 vedi nota all'art. 16 comma 17.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo