Art. 40
LEGGE 6 agosto 1990, n. 223
In vigore dal 24 ago 1990
(Disposizioni transitorie
a favore della radiodiffusione sonora)
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell' della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Nota all' comma 1:
- Per il testo del comma 1 dell' della legge n. 67/1987 vedi nota all'art. 16 comma 17.
Storico versioni
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